Interrogazione parlamentare On. Paolo Gentiloni – On. Stefano Graziano

Interrogazione a risposta in Commissione

on.Paolo Gentiloni

on. Stefano Graziano

Al Ministro dell’interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Per sapere –

premesso che:
ai sensi dell’articolo 38, comma 7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267 del 2000, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento;

ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del medesimo provvedimento, spetta al presidente del consiglio comunale il potere di direzione dei lavori e delle attività del consiglio. In questo ambito è ricompresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento della seduta e alla tutela delle prerogative dell’organo assembleare;

ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dello stesso provvedimento, al consiglio comunale è attribuita autonomia funzionale e organizzativa, alla quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, e segnatamente con il regolamento consiliare, ogni aspetto del funzionamento dell’assemblea;

in forza di tali disposizioni,  se è certo che le norme interne dell’ente locale non possono escludere la natura pubblica delle sedute consiliari, è altresì certo che le stesse norme regolamentari possono regolare anche la registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici che da parte dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva. Lo stesso regolamento può riservare all’amministrazione il compito di registrazione con mezzi audiovisivi e escludere che altri soggetti possano procedervi;

conseguentemente, in assenza di una esplicita previsione regolamentare, l’ammissione della registrazione può essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio nell’esercizio dei suoi poteri di direzione dei lavori dell’assemblea, tenuto conto delle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività del consiglio;

a conferma di questo, la giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 5128/2001) non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento consiliare che vietava di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione;

sulla materia, il Garante per la protezione dei dati personali ( nota del 23 aprile 2003) ha ritenuto che l’amministrazione comunale possa, con apposita norma regolamentare, porre delle condizioni e dei limiti alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale e al contempo informare i presenti nell’aula consiliare dell’esistenza di telecamere e della successiva diffusione di immagini, ovvero il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute, nonché le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito;
considerato che il tema delle riprese audiovisive e della divulgazione delle sedute del consiglio comunale, così pure la previsione di limitazioni a tali attività, paiono porsi nel delicato equilibrio di garantire  il  diritto  di  cronaca, la  pubblicità  dell’attività istituzionale dell’ente locale, la trasparenza dei meccanismi di formazione di decisione e la loro accessibilità in termini di informazione, favorendo la partecipazione dei cittadini all’attività politica dell’ente, nel rispetto delle norme che tutelano i dati sensibili come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. n. 196 del 2003. In questo ambito di riferimento, sarebbe opportuno disciplinare questo tipo di attività con apposite norme regolamentari, che ne definiscano le modalità, i limiti e la diffusione, individuando il soggetto responsabile del trattamento dei dati raccolti, diffusi, custoditi, attribuendo all’amministrazione comunale il completo svolgimento di questa attività;

tuttavia, alcuni enti locali non affidano l’autorizzazione (o la mancata autorizzazione) ad effettuare riprese televisive da parte dei privati ad una valutazione caso per caso, dalla quale, qualora non risultino particolari esigenze ritenute ostative alla tutela della riservatezza, potrebbero essere emesse  le conseguenti autorizzazioni contenenti, se del caso, le eventuali prescrizioni ritenute opportune, ma replicano la decisione di diniego, assunta precedentemente, in relazione ad altre richieste, anche per tutte le successive sedute del consiglio comunale, invitando gli interessati a non formulare simili richieste di autorizzazione nel futuro -:

se, alla luce di quanto premesso, il Ministro non ritenga, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, in particolare dell’autonomia regolamentare degli stessi, come costituzionalmente garantita, di invitare gli enti in parola a compiere una valutazione di specie relativa alla richiesta di autorizzazione a effettuare riprese televisive da parte di privati, affinché, anche in assenza di una specifica norma regolamentare sul punto, possano essere garantiti al contempo l’ordinato corretto e regolare svolgimento dei lavori dell’organo consiliare e la pubblicità dei lavori e il diritto di cronaca.

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